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STATUTO

 

ARTICOLO 1

E' costituito il Foto Club Latina (F.C.L.), associazione senza alcun fine di lucro, con sede in Latina.

Esso ha lo scopo di riunire tutti gli appassionati di fotografia e cinematografia amatoriale.


ARTICOLO 2

Possono far parte del F.C.L. tutte le persone fisiche e giuridiche, senza discriminazione alcuna.

 

ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato.

Essi si distinguono in:

a) soci ordinari

b) soci sostenitori

c) soci onorari

 I soci ordinari sono quelli che assumono l'impegno annuale di corrispondere il contributo associativo nella misura che il comitato esecutivo

propone annualmente su approvazione dell'assemblea generale dei soci.

I soci sostenitori sono quelli che, oltre ad assumere l'impegno di soci ordinari, versano volontariamente una volta tanto un

contributo maggiore di quello associativo versato dai soci ordinari.

I soci onorari sono coloro che, scelti tra le personalità della Provincia di Latina, godono tutti i diritti dei soci ordinari:

sono esenti dal pagamento di qualunque quota o contributo sociale e non possono superare il numero di venti.


ARTICOLO 4

L'ammissione del nuovo socio avviene in qualità di socio ordinario compilando l’apposita domanda accompagnata dal versamento

della quota sociale stabilita annualmente dal comitato esecutivo.

E' diritto del comitato esecutivo accettare o respingere la domanda di iscrizione a socio ordinario, e, in caso di rifiuto, motivarne le ragioni.

Tutti i soci ordinari, sostenitori e onorari hanno gli stessi diritti e doveri all’interno del F.C.L., tenendo conto dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali:

i maggiorenni d’età avranno peraltro diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi del F.C.L..

Tutti i soci hanno diritto alla partecipazione della vita sociale del F.C.L.

E’ esclusa qualsiasi forma di limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo quanto previsto per i soci, radiati o cancellati.  


ARTICOLO 5

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali.


ARTICOLO 6

Il socio ordinario ha l'obbligo di pagare l'intera quota annua.

Le quote e/o contributi associativi versati sono intrasmissibili, salvo i trasferimenti a causa di morte.

Non è prevista la restituzione e la rivalutabilità delle quote e/o contributi. 

 

ARTICOLO 7

Il comitato esecutivo può richiedere inoltre la cancellazione e la radiazione di quel socio che per

gravissime ragione di ordine morale si mostrasse indegno di far parte del F.C.L.

La definitiva cancellazione e la radiazione del socio, è presa con delibera in seduta ordinaria dall’assemblea generale dei soci.


ARTICOLO 8

Il patrimonio del F.C.L. è costituito:

a) dalle quote sociali,

b) da eventuali contributi versati dai soci sostenitori,

c) da eventuali lasciti o donazioni da chiunque erogati,

d) da somme versate da enti o società.


ARTICOLO 9

L'anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e scade il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo coordina l'attività economica e finanziaria di cui il comitato esecutivo propone lo svolgimento nel successivo anno.

Il bilancio consuntivo documenta l'attività economica e finanziaria dell’anno concluso il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo e preventivo è approvato annualmente e composto da dettagliato rendiconto economico e finanziario.

Il bilancio consuntivo e preventivo da approvarsi, predisposto dal Comitato Esecutivo, deve essere conservato presso la sede del F.C.L.,

almeno dieci giorni prima dell’approvazione dell’assemblea generale dei soci, e messo a disposizione di ogni socio ne dovesse voler prendere visione.


ARTICOLO 10

Gli organi del F.C.L. sono:

a) l'assemblea generale dei soci,

b) il comitato Esecutivo,

I componenti gli organi sociali di cui al punto b, sono eletti dall'assemblea generale dei soci in seduta ordinaria, durano in carica tre  anni e sono rieleggibili.

Nel caso che un membro del comitato esecutivo, senza giustificato motivo, non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive o in caso diverso si dimetta,

decade dall'incarico e viene sostituito dal primo socio non eletto.


ARTICOLO 11

L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria entro il mese di Febbraio di ogni anno per l'approvazione dei bilanci,

la elezione dei membri a fine carica di cui all'art. 10 punto b, ed infine per deliberare quanto di competenza.

L'assemblea straordinaria è convocata, invece, per questioni di rilevante importanza a giudizio del comitato esecutivo o da 1/3 dei soci.

La convocazione alle assemblee è fatta tramite avviso scritto a tutti i soci e agli organi del F.C.L., spedito,

inviato via e-mail o recapitato a mano almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere in maniera chiara i punti posti all’ordine del giorno,

nonché la data il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione.

Perché tali assemblee siano valide è necessaria in prima convocazione la presenza di 3/4 dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque numero di soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono valide quando scaturiscono dalla volontà di almeno la metà più uno degli intervenuti di persona o conteggiati per delega (non più di due deleghe scritte per socio).

Ogni socio che possa votare, ha diritto ad un solo voto.

L’assemblea generale dei soci, è sovrana. Tra l’altro delibera in seduta ordinaria la nomina, il rinnovo, la decadenza o esclusione dei componenti del comitato esecutivo.

In seno al comitato sono eletti:

il Presidente,

il vice Presidente,

il Segretario,

i Consiglieri.

Il comitato esecutivo può eleggere come Segretario anche un socio non facente parte del comitato stesso.


ARTICOLO 12

Il comitato esecutivo si compone di un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti.

Tale proporzionalità è fissata in:

7 membri fino a 100 iscritti,

11 membri fino a 150 iscritti,

15 membri oltre i 150 iscritti.

Il comitato esecutivo, cura l’amministrazione e la gestione ordinaria dei fondi del F.C.L. e prende le decisioni riguardanti lo sviluppo e l'attività ordinaria del F.C.L.,

salvo rappresentarle almeno una volta l’anno alla prima assemblea generale dei soci.

Ogni decisione riguardante  obbligazioni, pagamenti, spese, impegni, garanzie e simili, di carattere straordinario o comunque voluttuarie o gravose per il F.C.L.,

deve essere deliberata dalla sola assemblea generale dei soci in seduta ordinaria.  

Il comitato esecutivo si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre consiglieri.

Le convocazioni possono essere comunicate anche oralmente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice (metà più uno degli intervenuti);

in caso di parità vale il voto del Presidente o vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.


ARTICOLO 13

Il Presidente ha la rappresentanza del F.C.L. e la firma sociale.

Egli provvede a rendere operanti tutte le deliberazioni adottate.


ARTICOLO 14

Il Segretario esegue le disposizioni impartite dal Presidente o dal vice Presidente.

Egli provvede in particolare:

a) a redigere e conservare i verbali delle assemblee,

b) a diramare nei termini gli avvisi di convocazione,

c) a curare il servizio di tesoreria.


ARTICOLO 15

Il F.C.L. adotta per carte intestate, timbri, etichette, cartelli e in elementi dove si sia caratterizzato visivamente il nome del sodalizio, il marchio già depositato è custodito dalla segreteria.

 

ARTICOLO 16

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'assemblea generale dei soci in seduta ordinaria.


ARTICOLO 17

Il F.C.L. ha durata illimitata.

Lo scioglimento può essere deliberato solo dall'assemblea generale dei soci, riunita in assemblea straordinaria ed appositamente convocata.

La deliberazione, sia in prima che in seconda convocazione, è presa con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Durante la vita del F.C.L. è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,

riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del F.C.L. ad altra associazione, club con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,

sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diverse destinazione imposta dalla legge.    


ARTICOLO 18

Il presente Statuto annulla e sostituisce, a tutti gli effetti, altra carta statuaria precedente e precisamente lo Statuto

registrato il 17.03.1983 a Latina dal Notaio Orsini repertorio 193-346 raccolta 12304.

 

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Lo Statuto è stato registrato il 01.03.2013 al n° 2183 serie 3, all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina.

 

 

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