Home

 

 

 

STATUTO

 

ARTICOLO 1

- E' costituito il Foto Club Latina (F.C.L.) con sede in Latina.
Esso ha lo scopo di riunire tutti gli appassionati di fotografia e cinematografia amatoriale.


ARTICOLO 2

- Possono far parte del F.C.L. tutte le persone fisiche e giuridiche.

 

ARTICOLO 3

- Il numero dei soci è illimitato.
Essi si distinguono in:
a) soci ordinari
b) soci sostenitori
c) soci onorari
I soci ordinari sono quelli che assumono l'impegno annuale di corrispondere il contributo associativo nella misura che il comitato esecutivo propone

annualmente su approvazione dell'assemblea generale dei soci.
I soci sostenitori sono quelli che, oltre ad assumere l'impegno di soci ordinari, versano una volta tanto un consistente contributo.
I soci onorari sono coloro che, scelti tra le personalità della Provincia di Latina, godono tutti i diritti dei soci ordinari: sono esenti dal pagamento di qualunque

quota o contributo sociale e non possono superare il numero di venti.


ARTICOLO 4

- L'ammissione del nuovo socio avviene in qualità di socio aggregato in base a domanda scritta e per la durata di tre mesi.
Il socio aggregato si impegna a corrispondere, per tutta la durata del periodo sopra menzionato, una quota pari a 3/12 del contributo associativo annuo.
Trascorsi i tre mesi, il socio aggregato può lasciare il F.C.L. oppure diventare socio ordinario compilando l'apposita domanda accompagnata dal versamento della

quota di iscrizione stabilita annualmente dall'assemblea generale dei soci.
E' diritto del comitato esecutivo accettare o respingere la domanda di iscrizione a socio ordinario, e, in caso di rifiuto, motivarne le ragioni.
Il socio aggregato non ha diritto al voto e non può ricoprire nessuna carica sociale.


ARTICOLO 5

- Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali.


ARTICOLO 6

- Il socio ordinario ha l'obbligo di pagare l'intera quota annua; paga per una frazione di anno il nuovo socio entrato a far parte del F.C.L. durante il corso dell'anno.
La quota dovuta dai soci ordinari può essere suddivisa in dodici rate mensili da pagare anticipatamente.

 

ARTICOLO 7

- Il socio moroso di tre mesi è invitato dalla segreteria a mettersi in regola entro il terzo mese.
Trascorso tale termine, il comitato esecutivo può ordinare la sospensione.
Il socio sospeso per morosità non potrà essere riammesso se non in regola con le quote associative dovute.
Dopo il sesto mese di morosità, il comitato esecutivo dovrà decidere se cancellare il socio moroso.
Il comitato esecutivo può richiedere inoltre la cancellazione e la radiazione di quel socio che per gravissime ragione di ordine morale si mostrasse indegno di

far parte del F.C.L.
Il socio radiato ha diritto di appellarsi per iscritto al collegio dei Probiviri, quali, dovranno , entro trenta giorni, confermare o respingere per iscritto la radiazione.


ARTICOLO 8

- Il patrimonio del F.C.L. è costituito:
a) dalle quote sociali,
b) da eventuali contributi versati dai soci sostenitori,
c) da eventuali lasciti o donazioni da chiunque erogati,
d) da somme versate da enti o società.


ARTICOLO 9

- L'anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e scade il 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo coordina l'attività economica di cui il comitato esecutivo propone lo svolgimento nel successivo anno.
Il bilancio consuntivo documenta l'attività finanziaria.
Del bilancio consuntivo fa parte integrante l'inventario dettagliato dei beni di proprietà del F.C.L.
Il comitato esecutivo può deliberare l'erogazione di somme facenti parte del patrimonio, salvo quanto riguarda le somme elargite per specificati scopi di cui all'art. 8 punto d),

che devono essere devolute unicamente per il raggiungimento dei fini espressi nell'atto di elargizione.


ARTICOLO 10

- Gli organi del F.C.L. sono:
a) l'assemblea generale dei soci,
b) il comitato Esecutivo,
c) il collegio dei Sindaci revisori dei conti,
d) il collegio dei Probiviri.
I componenti gli organi sociali di cui ai punti b, c, d, sono eletti dall'assemblea, durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Nel caso che un membro del comitato esecutivo, senza giustificato motivo, non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive o in caso diverso si dimetta, decade dall'incarico e viene sostituito dal primo socio non eletto.


ARTICOLO 11

- L'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria entro il mese di Gennaio di ogni anno per l'approvazione dei bilanci, la elezione dei membri di cui all'art. 10 punti b, c, d, ed infine per deliberare quanto di competenza.
L'assemblea straordinaria è convocata, invece, per questioni di rilevante importanza a giudizio del comitato esecutivo o da 1/3 dei soci.
La convocazione alle assemblee è fatta tramite avviso scritto spedito o recapitato a mano almeno 10 giorni prima della data fissata.
Perché tali assemblee siano valide è necessaria in prima convocazione la presenza di 3/4 dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque numero di soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono valide quando scaturiscono dalla volontà di almeno la metà più uno degli intervenuti di persona o conteggiati per delega (non più di due deleghe scritte per socio).


ARTICOLO 12

- Il comitato esecutivo si compone di un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti.
Tale proporzionalità è fissata in:
n° 7 membri fino a 100 iscritti,
n° 11 membri fino a 150 iscritti,
n° 15 membri oltre i 150 iscritti.
Il comitato esecutivo è investito dei più ampi poteri, amministra i fondi del F.C.L. e prende tutte le decisioni riguardanti lo sviluppo e l'attività del F.C.L.
In seno al comitato esecutivo sono eletti:
il Presidente,
il vice Presidente,
il Segretario.
Il comitato esecutivo si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno tre consiglieri.
Le convocazioni possono essere comunicate anche oralmente.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice (metà più uno degli intervenuti); in caso di parità vale il voto del Presidente o

vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.


ARTICOLO 13

- Il Presidente ha la rappresentanza del F.C.L. e la firma sociale.
Egli provvede a rendere operanti tutte le deliberazioni adottate.


ARTICOLO 14

- Il Segretario esegue le disposizioni impartite dal Presidente o dal vice Presidente.
Egli provvede in particolare:
a) a redigere e conservare i verbali delle assemblee,
b) a diramare nei termini gli avvisi di convocazione,
c) a curare il servizio di tesoreria.


ARTICOLO 15

- Il collegio dei Sindaci e composto di tre soci aventi diritto al voto.
Vigila sull'osservanza dello statuto, sulla amministrazione del patrimonio, sull'attuazione delle deliberazioni, accerta almeno ogni sei mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e partecipa, per diritto, alle riunioni del comitato esecutivo.


ARTICOLO 16

- Il collegio dei Probiviri e composto da tre soci.
Spetta a tale collegio favorire con poteri di amichevole arbitrato la composizione di eventuali controversie tra soci, nonché decidere sui provvedimenti di radiazione

dei soci che ad esso si sono appellati.


ARTICOLO 17

- Il F.C.L. adotta per carte intestate, timbri, etichette, cartelli e in elementi dove si sia caratterizzato visivamente il nome del sodalizio, il marchio già depositato è custodito dalla segreteria.


ARTICOLO 18

- Il presente Statuto può essere modificato solo dall'assemblea generale dei soci, riunita in apposita seduta straordinaria.


ARTICOLO 19

- Il F.C.L. ha durata illimitata.
Lo scioglimento può essere deliberato solo dall'assemblea generale dei soci, riunita in assemblea straordinaria ed appositamente convocata.
La deliberazione è presa con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci intervenuti aventi diritto al voto.


ARTICOLO 20

- Il presente Statuto annulla e sostituisce, a tutti gli effetti, altra carta statuaria precedente.

 

 

Home